TITOLO I
NORME IN MATERIA
DI DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ
ANTICIPATE
NEI TRATTAMENTI
SANITARI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) «dichiarazione anticipata di trattamento»: latto scritto con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine alluso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative alleventuale donazione del proprio corpo, di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e alla assistenza religiosa;
b) «trattamento
sanitario»: ogni trattamento praticato, con qualsiasi mezzo, per scopi
connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi,
nonché estetici;
c) «privo
di capacità decisionale»: colui che, anche temporaneamente,
non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento
sanitario e di apprezzare le conseguenze che ragionevolmente possono derivare
dalla propria decisione;
d) «comitato
etico»: organismo indipendente, costituito, ai sensi del decreto del
Ministro della salute 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 22 agosto 2006, nellambito di una struttura sanitaria.
(Consenso informato)
1. Il trattamento sanitario è subordinato allesplicito ed espresso consenso dellinteressato, prestato in modo libero e consapevole.
2. Ogni persona capace di intendere
e di volere ha il diritto di conoscere i dati sanitari che la riguardano
e di esserne informata in modo completo e comprensibile, in particolare
riguardo la diagnosi, la prognosi, la natura, i benefici ed i rischi delle
procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico, nonché
riguardo le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento
sanitario. Linformazione costituisce un obbligo per il medico, che
deve provvedere al costante e permanente aggiornamento nei confronti del
paziente. Tutte le informazioni devono risultare nella cartella clinica.
3. È fatto salvo il diritto
del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento
sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono;
il rifiuto può intervenire in qualunque momento. In tal caso i dati
e le informazioni di cui al comma 2 devono essere comunicati al fiduciario
di cui allarticolo 4 o, in mancanza di questultimo, ai soggetti
di cui allarticolo 4, comma 2. Il consenso e il rifiuto del paziente,
anche se parziali, sia alle informazioni che a qualsiasi genere di trattamento
sanitario, nonché la comunicazione al fiduciario, o ai soggetti
autorizzati, del rifiuto del soggetto interessato, devono essere annotati
accuratamente e nel dettaglio nella cartella clinica.
4. Il rifiuto del paziente a qualsiasi
genere, anche se parziale, di trattamento sanitario è vincolante
per il personale sanitario, nelle strutture sia pubbliche che private.
5. Il consenso al trattamento sanitario
può essere sempre revocato, anche parzialmente.
(Dichiarazione anticipata di trattamento)
1. La dichiarazione anticipata di trattamento è latto, scritto per intero, datato e sottoscritto dal soggetto interessato, con il quale il soggetto stesso dispone in ordine a quanto previsto dallarticolo 1, comma 1, lettera a). La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Anche se non contiene lindicazione del suo nome e cognome, la dichiarazione è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del disponente. La data deve contenere lindicazione del giorno, mese e anno.
2. Latto scritto contenente la dichiarazione anticipata di trattamento, una volta formato, deve essere unito alla cartella clinica, di cui costituisce parte integrante. La cartella clinica indica nel frontespizio la presenza o meno di dichiarazioni anticipate di trattamento.
(Decisioni sostitutive)
1. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere contenuta la nomina di un fiduciario cui affidare lesecuzione delle disposizioni di cui allarticolo 1, comma 1, lettera a).
2. Nel caso in cui la persona da sottoporre
a trattamento sanitario versi nello stato di incapacità di accordare
o rifiutare il proprio consenso, si ha riguardo alla volontà espressa
dalla stessa nella dichiarazione anticipata di trattamento. In caso di
mancata espressione di volontà nella dichiarazione, si ha riguardo
alla volontà manifestata dal fiduciario o, in mancanza di questo,
dallamministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati,
o, in mancanza di questi, nellordine: dal coniuge non separato legalmente
o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro
il quarto grado.
3. Il fiduciario, nellesecuzione
delle disposizioni contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento,
attua la volontà del disponente quale risultante dalla lettera della
suddetta dichiarazione e dallattività rivolta ad indagare
e ricostruire il significato da attribuire alle dichiarazioni del disponente;
in mancanza di disposizioni cui attenersi o nellimpossibilità
di ricostruire la volontà del disponente opera nel migliore interesse
dellincapace ai sensi dellarticolo 5.
4. In caso di impossibilità
di decidere ai sensi del comma 2, si ricorre al comitato etico della struttura
sanitaria o, in caso di assenza dello stesso, al comitato etico della azienda
sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.
(Migliore interesse)
1. Colui che presta o rifiuta il consenso ai trattamenti sanitari, per conto di un soggetto che versi in stato di incapacità, è tenuto ad agire nellesclusivo e migliore interesse dellincapace, tenendo conto della volontà espressa da questultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità.
(Situazione durgenza)
1. Il consenso al trattamento sanitario non è richiesto quando la vita della persona incapace sia in pericolo per il verificarsi di un evento acuto a causa del quale il suo consenso o dissenso non possa essere ottenuto.
(Soggetti minori e interdetti)
1. Il consenso al trattamento sanitario del minore è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o lamministrazione di sostegno; la decisione di tali soggetti è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psicofisica del minore.
2. Il consenso al trattamento sanitario
del minore non è richiesto quando il minore stesso versi in pericolo
di vita a causa del verificarsi di un evento acuto.
3. In caso di contrasto ai sensi dellarticolo
8, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.
4. Il consenso al trattamento sanitario
del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente
rappresentato o assistito, ai sensi di quanto disposto dal codice civile,
è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o curatore.
(Contrasti)
1. In caso di contrasto tra i soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario ai sensi dellarticolo 4 ed il medico curante, la decisione è assunta dal comitato etico della struttura sanitaria, sentiti i pareri contrastanti. In caso di impossibilità del comitato etico a pervenire ad una decisione, questa è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice competente.
2. Lautorizzazione giudiziaria
è necessaria in caso di inadempimento o di rifiuto ingiustificato
di prestazione del consenso o del dissenso ad un trattamento sanitario
da parte di soggetti legittimati ad esprimerlo nei confronti di incapaci.
3. Nei casi di cui al comma 2, la
direzione della struttura sanitaria è tenuta a fare immediata segnalazione
al pubblico ministero.
(Controllo delloperato del fiduciario)
1. La correttezza e la diligenza delloperato del fiduciario sono sottoposte al controllo del medico curante.
2. Lattività di controllo
del medico curante sulle modalità di adempimento del fiduciario
è sollecitata anche attraverso istanza dei soggetti interessati.
3. Il ruolo del fiduciario viene meno
per morte, rinuncia o sopravvenuta incapacità dello stesso.
(Efficacia)
1. La dichiarazione anticipata di trattamento produce effetto dal momento in cui interviene lo stato di incapacità decisionale del disponente.
2. Lo stato di incapacità è
accertato e certificato da un collegio composto da tre medici, di cui un
neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di
cui è affetto il disponente, designati dalla direzione della struttura
sanitaria di ricovero.
3. Il medico curante non fa parte
del collegio, ma deve essere sentito da questultimo.
4. La certificazione dello stato di
incapacità, di cui al comma 2, è notificata immediatamente
al fiduciario ed ai soggetti di cui allarticolo 4, comma 2, che possono
proporne lannullamento con il ricorso al giudice competente.
5. Le direttive contenute nella dichiarazione
anticipata di trattamento sono impegnative per le scelte sanitarie del
medico, il quale può disattenderle solo quando, sulla base del parere
vincolante del comitato etico della struttura sanitaria, non sono più
corrispondenti a quanto linteressato aveva espressamente previsto
al momento della redazione della dichiarazione anticipata di trattamento,
sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche,
e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella
clinica.
(Programmi di informazione)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina le forme e le modalità attraverso le quali le ASL, tramite i medici di medicina generale, informano i propri assistiti della possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento. Tutte le informazioni di carattere sia scientifico che metodologico sulla possibilità di rendere la dichiarazione anticipata di trattamento sono rese disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero della salute.
(Revoca)
1. La dichiarazione anticipata di trattamento è rinnovabile, modificabile o revocabile in qualsiasi momento.
2. In caso di urgenza, la revoca è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dellatto revocato.
NORME IN MATERIA
DI CURE PALLIATIVE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina listituzione della rete per le cure palliative, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale gli interventi di cura e assistenza qualificata e continuativa ai malati terminali, indipendentemente dalla malattia che ha condotto alla fase finale della vita, e di fornire un adeguato sostegno alle loro famiglie.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) «cure palliative»: linsieme degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità di vita dei malati e delle famiglie che devono affrontare problematiche associate a malattie ad esisto infausto, non più responsive ai trattamenti specifici della malattia di base, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza, per mezzo dellidentificazione precoce, della precisa valutazione e del trattamento del dolore e di altri sintomi di natura fisica e psicologica;
b) «malato
terminale»: la persona affetta da una malattia progressiva e in fase
avanzata, in rapida evoluzione e a prognosi infausta, non più suscettibile
di terapia etiopatogenetica volta alla guarigione, caratterizzata da una
aspettativa di vita di norma valutata in sei mesi, in base a indicatori
prognostici validati scientificamente, se presenti, e alla esperienza,
scienza e coscienza delléquipe curante;
c) «rete
di cure palliative»: linsieme dei servizi regionali dedicati
al miglioramento dellassistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale,
forniti alle persone che affrontano la fase terminale di una malattia inguaribile,
già realizzati o in fase di realizzazione secondo le indicazioni
contenute nel programma nazionale per la realizzazione di strutture per
le cure palliative, di cui al decreto del Ministro della sanità
28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 7 marzo 2000, e nellaccordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro
della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e le province, i comuni e le comunità montane, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.110 del 14 maggio 2001;
d) «unità
di cure palliative» (UCP): una unità sanitaria in grado di
erogare cure palliative specialistiche in appositi centri residenziali-hospice,
al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e di garantire
attività consulenziali presso le unità di degenza ospedaliere
e le strutture socio-sanitarie. LUCP è composta da personale
opportunamente preparato nelle cure palliative specialistiche ed è
costituita dalle seguenti figure professionali: medici, dei quali uno con
funzione di responsabile, infermieri, dei quali uno con funzione di coordinatore,
operatori di supporto, psicologi e fisioterapisti.
ORGANIZZAZIONE
Art. 15.
(Organizzazione della rete
per le cure
palliative)
1. Al fine di garantire omogenità sul territorio nazionale, la rete per le cure palliative è costituita da una aggregazione funzionale e integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari, socio-sanitari e sociali, individuati in ogni regione:
a) in almeno una UCP in ogni ASL, con funzioni di coordinamento e di erogazione di cure palliative specialistiche, presso i centri residenziali di cure palliative-hospice, al domicilio, in ambulatorio, in day hospital e presso le unità di degenza per acuti e le strutture socio-sanitarie;
b) nei
servizi territoriali per lassistenza domiciliare, costituiti da personale
opportunamente formato nelle cure palliative;
c) tra
medici di medicina generale, opportunamente formati nelle cure palliative
e preferibilmente organizzati in forme associative;
d) nella
rete delle strutture sanitarie di ricovero e cura, in particolare delle
unità ospedaliere maggiormente interessate da un punto di vista
epidemiologico alle problematiche di fine vita;
e) nella
rete delle strutture socio-sanitarie;
f) nella
rete dei servizi socio-assistenziali forniti dagli enti locali;
g) nella
rete dellemergenza-urgenza;
h) nella
rete della continuità assistenziale;
i) nelle
organizzazioni non profit, sia quali soggetti di supporto alle UCP
sia quali soggetti erogatori accreditati.
(Livelli essenziali di assistenza di cure
palliative
e requisiti della rete per le cure palliative a livello nazionale)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio decreto, a definire:
a) i criteri di accesso alla rete per le cure palliative, attraverso percorsi e procedure semplificate e preferenziali;
b) gli
strumenti di adeguamento dellofferta dei servizi, nonché i
criteri tecnologico-strutturali ed organizzativi qualificanti i punti costituenti
la rete assistenziale, in particolare per i centri residenziali di cure
palliative-hospice e per le cure palliative domiciliari, di base
e specialistiche;
c) il
sistema di verifica di qualità dei servizi offerti;
d) i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per laccreditamento
dei soggetti pubblici e privati, profit e non profit, erogatori
di cure palliative nelle differenti sedi di offerta dellassistenza,
in particolare nei centri residenziali di cure palliative-hospice ed
al domicilio;
e) le
tariffe di riferimento nazionali per lerogazione delle cure palliative
nelle differenti sedi di offerta dellassistenza, in particolare nei
centri residenziali di cure palliative-hospice, al domicilio, sia
nel caso di presa in carico globale del malato sia nel caso di interventi
consulenziali specialistici con caratteristiche di estemporaneità,
in ambulatorio, in day-hospital.
(Requisiti e criteri per la realizzazione della rete per le cure palliative a livello regionale)
1. Ai fini della realizzazione della rete per le cure palliative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a:
a) definire lutenza potenziale della rete per le cure palliative a livello regionale e locale, sia per le patologie oncologiche sia per quelle non oncologiche;
b) definire lassetto organizzativo della rete per le cure palliative al fine di prevedere:
1) listituzione di almeno una UCP specialistica presso ciascuna ASL, al cui responsabile è affidato il coordinamento della rete a livello locale;
2)
lerogazione delle cure palliative di base e specialistiche al domicilio,
nei centri residenziali di cure palliative-hospice, negli ambulatori,
in day-hospital, nonché delle attività consulenziali
presso le unità di degenza ospedaliere e le strutture socio-sanitarie;
3)
la continuità delle cure sulle ventiquattro ore e per trecentosessantacinque
giorni lanno al domicilio e presso ciascun centro residenziale di
cure palliative-hospice da parte di équipe assistenziali
specificamente formate sulle cure palliative;
4)
lerogazione diretta e gratuita di tutti i farmaci, le strumentazioni,
i presìdi e gli ausilii per lassistenza domiciliare, in particolare
per i farmaci contro il dolore e contro altri sintomi principali, in particolare
la dispnea, e per lossigenoterapia;
5)
la presa in carico del malato entro quarantotto ore dalla richiesta, nel
caso risultino soddisfatti i criteri di ammissione;
6)
lintegrazione tra i punti della rete per le cure palliative e tra
i soggetti che in essa operano, in particolare tra i medici di medicina
generale e gli operatori sanitari, socio-sanitari e sociali che prestano
la propria attività in strutture territoriali e in quelle specialistiche
per le cure palliative;
7)
lintegrazione della rete per le cure palliative con la rete dellemergenza-urgenza
e con i servizi di continuità assistenziale;
c) definire i requisiti tecnologici-strutturali e organizzativi per laccreditamento dei soggetti erogatori di cure palliative, pubblici e privati, profit e non profit, nelle differenti sedi di offerta dellassistenza di cui alla lettera b), numero 1), in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale dallarticolo 16, comma 1, lettera d);
d) definire
il sistema tariffario per le attività effettuate nelle diverse sedi
assistenziali, in particolare nei centri residenziali di cure palliative-hospice,
in applicazione di quanto stabilito a livello nazionale dallarticolo
16, comma 1, lettera d);
e) fissare
gli indici di posti letto dei centri residenziali di cure palliative-hospice
ogni 10.000 residenti e il tasso annuo di copertura dei bisogni di
assistenza domiciliare di cure palliative, in attuazione di quanto stabilito
dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 22 febbraio
2007, n. 43;
f) approvare
le linee guida per la stipula delle convenzioni tra le amministrazioni
pubbliche e le organizzazioni di volontariato, specializzate nel settore
delle cure palliative, per la loro integrazione nella rete assistenziale;
g) approvare
il piano regionale di formazione, obbligatorio per il personale da inserire
nella rete per le cure palliative, e quello di aggiornamento continuo per
il personale già operante;
h) istituire
un organismo per il coordinamento ed il monitoraggio del livello di implementazione
del programma per le cure palliative e per lattuazione di un sistema
di rilevazione degli indicatori previsti dallaccordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85
dell11 aprile 2003, e dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale
22 febbraio 2007, n. 43;
i) definire
un programma di ricerca specificamente dedicato alle tematiche delle cure
palliative;
l) sostenere
le organizzazioni non profit attive nel settore dellaiuto
ai malati terminali, in particolare le associazioni di volontariato, definendo
le modalità del supporto e favorendo lintegrazione nella rete
per le cure palliative;
m) sperimentare
modelli assistenziali innovativi, soprattutto nellambito degli interventi
domiciliari e per i minori e nel settore delle cure palliative per i malati
non oncologici.
(Osservatorio nazionale
per le cure
palliative)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, lOsservatorio nazionale per le cure palliative, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di:
a) monitorare lo sviluppo omogeneo della rete per le cure palliative a livello nazionale attraverso la verifica degli indicatori e degli standard nazionali previsti dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 2007, n. 43;
b) controllare
il livello di erogazione delle prestazioni dei centri facenti parte delle
reti regionali o comunque operanti nel settore assistenziale delle cure
palliative;
c) verificare
ladeguatezza dei sistemi tariffari e lutilizzo dei fondi nazionali
finalizzati allo sviluppo delle cure palliative;
d) monitorare
il consumo di farmaci indicativi delladeguatezza dello sviluppo della
rete per le cure palliative, in particolare degli oppioidi e degli altri
princìpi attivi utilizzati nella lotta contro il dolore;
e) elaborare
unanalisi comparativa dei modelli erogativi regionali;
f) definire
una tassonomia nazionale nel settore delle cure palliative.
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità ed i criteri di organizzazione dellOsservatorio, anche ai fini del collegamento con gli organismi regionali di cui allarticolo 17.
(Campagne informative)
1. Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, negli ambiti di rispettiva competenza, allattuazione di campagne di informazione dei cittadini sulle cure palliative e sulla terapia del dolore, nonché sulle modalità e sui criteri di accesso alla rete per le cure palliative, nonché allattuazione di campagne di informazione sullutilizzo dei farmaci usati per il controllo dei sintomi e dei farmaci oppioidi nel trattamento del dolore.
PERSONALE
Art. 20.
(Ruoli professionali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delluniversità e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti:
a) i ruoli e i profili professionali degli operatori inseriti nella rete per le cure palliative, in particolare per i laureati in medicina e chirurgia;
b) i
criteri per laccesso ai concorsi presso strutture sanitarie e socio-sanitarie
pubbliche e private per il personale medico, sanitario e socio-sanitario;
c) i
criteri per laccesso alle selezioni per laffidamento del ruolo
di direttore o responsabile medico e di coordinamento infermieristico delle
UCP, dei centri residenziali di cure palliative-hospice e dei servizi
specialistici di cure palliative domiciliari.
(Formazione del personale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, dintesa con il Ministro della salute, definisce:
a) un programma formativo obbligatorio, con certificazione finale, per il personale sanitario e socio-sanitario, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia, ai quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera b);
b) un
programma formativo professionalizzante post-laurea in medicina,
indipendente dai percorsi formativi inseriti in corsi di specializzazione
riferiti a differenti settori scientifico-disciplinari;
c) un
programma formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale per i volontari
che operano nella rete per le cure palliative.
2. In attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui allarticolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui allarticolo 16-ter del medesimo decreto legislativo, definisce un percorso formativo, omogeneo su tutto il territorio nazionale e specifico per ciascuna figura professionale, per laccesso a programmi di aggiornamento continui del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nellassistenza ai malati terminali.
(Stabilizzazione del personale)
1. In attesa dellapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 20, le ASL e le aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari, gli ospedali classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nellambito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dallarticolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi per posti di dirigente medico in cure palliative, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei princìpi previsti dallarticolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato operante nella rete per le cure palliative.
2. I concorsi sono effettuati secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, riportando la specifica
dicitura «Concorso per posto di dirigente medico in cure palliative».
3. Ai concorsi di cui al presente
articolo possono accedere i laureati in medicina in possesso dei requisiti
previsti dallarticolo 23.
(Requisiti)
1. La riserva di cui allarticolo 22, comma 1, opera a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi e a titolo di incarico provvisorio di dirigente medico, indipendentemente dalla disciplina nella quale era stato bandito lincarico, presso strutture situate in ASL o in aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o presso IRCCS autorizzati dalle regioni alla erogazione per le cure palliative e facenti perciò parte delle reti regionali per le cure palliative. Il periodo complessivo di diciotto mesi di attività in incarico provvisorio può essere ritenuto valido ai fini dellammissione al concorso anche se svolto in strutture autorizzate in regioni diverse.
2. La riserva di cui allarticolo 22, comma 1, opera altresì a favore di soggetti, in possesso o meno di specializzazione, che nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativo, presso una organizzazione profit o non profit, autorizzata da almeno sei anni allerogazione di cure palliative dalla regione nella quale opera e convenzionata per un periodo di almeno quattro anni per tale attività con ASL ed aziende ospedaliere, compresi i policlinici universitari e gli ospedali classificati, o con IRCCS. Durante il suddetto periodo di attività, i soggetti devono aver assistito un numero di malati in fase avanzata e terminale di malattia non inferiore a cento. Le certificazioni del periodo di attività e del numero minimo di malati assistiti devono essere rilasciate dal responsabile legale dellorganizzazione profit o non profit presso la quale il soggetto ha prestato la propria attività. Qualora il soggetto abbia prestato la propria opera presso differenti organizzazioni, il periodo cumulativo non deve comunque risultare inferiore a diciotto mesi e il numero dei malati assistiti durante il periodo non deve essere inferiore a cento. I soggetti devono altresì essere in possesso di un attestato di partecipazione a un corso formativo in «Medicina palliativa» o «Cure palliative» di almeno ottanta ore, tenuto dalle regioni, dalle università, da società scientifiche che abbiano quale fine statutario la diffusione delle cure palliative o da agenzie anche private, purché convenzionate con le regioni o con le università.
TERAPIA DEL DOLORE
Art. 24.
(Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali utilizzati nel controllo del dolore e disposizioni in materia di tecnologie per il trattamento del dolore severo)
1. Il Ministro della salute, dintesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di trattamento del dolore, stabilisce, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) linee guida per la definizione dei principali percorsi diagnostico-terapeutici comuni ai malati inseriti in un programma di cure palliative, con priorità per quelle relative al trattamento del dolore, della dispnea, dei sintomi per la sfera psichica e per la sedazione palliativa;
b) linee guida per la definizione del sistema di codifica e del sistema tariffario di riferimento relativo ai sistemi di trattamento del dolore severo che necessitano di utilizzo di tecnologie, in particolare per la neurostimolazione antalgica elettrica, per la neuromodulazione spinale e per le tecniche percutanee di trattamento del dolore secondario a fratture vertebrali.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti
per tutte le strutture autorizzate e sono aggiornate periodicamente, almeno
ogni tre anni, in rapporto allevoluzione tecnico-scientifica, con
le medesime procedure di cui al comma 1.
(Disposizioni in materia di farmaci
per
il trattamento del dolore severo)
1. Allarticolo 43 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per la prescrizione nellambito
del Servizio sanitario nazionale di farmaci previsti dallallegato
III-bis per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo,
in luogo del ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco
di cui al comma 4, può essere utilizzato il ricettario del Servizio
sanitario nazionale disciplinato dal decreto del Ministero delleconomia
e delle finanze 18 maggio 2004, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2004; in tale caso
ai fini della prescrizione devono essere rispettate le indicazioni del
predetto decreto e il farmacista conserva copia o fotocopia della ricetta
ai fini del discarico nel registro previsto dallarticolo 60, comma
1, nonché ai fini della dimostrazione della liceità del possesso
del quantitativo di farmaci consegnati dal farmacista al paziente o alla
persona che li ritira. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore
di sanità, può, con proprio decreto, aggiornare lelenco
dei farmaci di cui allallegato III-bis.»;
b) al
comma 7, sono premesse le seguenti parole: «Nellambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione
vigente,»; le parole da: «in corso di patologia» fino a:
«da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano
di trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»
e le parole: «nellallegato III-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,»;
c) al
comma 8, sono premesse le seguenti parole: «Nellambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione
vigente,»; le parole: «nellallegato III-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella II, sezione A,»
e le parole da: «in corso di patologia» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «o che necessitano di trattamento
domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei».
2. Allarticolo 45, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, le parole: «sulle ricette previste dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulle ricette previste dai commi 1 e 4-bis».
COPERTURA FINANZIARIA
Art. 26.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «fondi di riserva e speciali», della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.